La sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 20 Luglio 2026 n. 23548, ripresa da diverse riviste di settore, per certi versi dice una banalità assoluta: visto che ogni unità ha diritto ad un unico voto (nel computo per teste), la mancanza di accordo tra i comproprietari di tale unità porta alla verbalizzazione della loro astensione e, conseguentemente, all’impossibilità per loro di incidere sulla decisione assembleare (se non in negativo non potendo contribuire al raggiungimento dell’eventuale quorum).
Ove i comproprietari dell’unità immobiliare – che non abbiano
designato il rappresentante nell’assemblea di condominio a norma
dell’art. 1106 c.c. e nel modo indicato dall’art. 1105 c.c., e perciò vi
partecipino individualmente – neppure riescano a formare la
maggioranza occorrente per esprimere il voto unico loro spettante
nell’assemblea condominiale, gli stessi dovranno considerarsi fra gli
astenuti, agli effetti dell’art. 1137 c.c., non avendo di fatto contribuito
alla formazione della volontà collegiale.
Ma nell’ovvietà si cela il dubbio che risolve la Cassazione: il voto assembleare è pienamente valido, e non viziato, anche nel caso in cui per la comproprietà abbiano espresso voto (concorde) tutti i comproprietari.
E vi è di più. La pronuncia sottolinea un’altra cosa estremamente interessante che è bene tener presente per evitare polemiche e difficoltà per i presidenti delle assemblee chiamati, almeno in teoria, a garantire l’orinato e corretto svolgimento dell’assise;
Il diritto dei contitolari di un’unità immobiliare in proprietà indivisa a più persone di designare un solo rappresentante nell’assemblea, attribuito dagli artt. 67, comma 2, disp. att. c.c. e 1106, comma 2, c.c., non priva i singoli comproprietari della facoltà di intervenire individualmente alla riunione e di esprimere personalmente il voto unitario riferibile alla rispettiva porzione, non essendo le citate disposizioni volte a comprimere l’esercizio di tali diritti di partecipazione spettanti ai condomini a garanzia dell’effettiva collegialità delle deliberazioni.
Detto in altri termini, il dubbio che tal volta si palesa in ordine alla possibilità per tutti i comproprietari di essere presenti deve risolversi in senso favorevole alla partecipazione individuale di ciascuno. Bisogna prestare attenzione al fatto che la Suprema Corte parla di “Diritti di partecipazione” anche “a garanzia dell’effettiva collegialità delle deliberazioni”. Questo, è bene sottolinearlo, porta indirettamente ad un’altra questione: se l’Assemblea è convocata in luogo fisico, la stessa deve consentire la partecipazione di tutti i condomini e non solo di un condomino per unità immobiliare.
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