Non c’è alcuna ragione per la quale l’identità dell’amministratore debba rimanere segreta. In teoria l’amministratore ha l’obbligo (ai sensi dell’Art. 1129 c.c.) di porre nel condominio ben visibile un cartello con i propri dati, quindi l’identità dell’amministratore del condominio è sostanzialmente un dato pubblico.
Nel caso della Revisione Condominiale l’identità dell’amministratore è un dato fondamentale fin dall’inizio. Per evidenti ragioni di indipendenza e terzietà il Revisore non potrà, infatti, accettare di revisionare un amministratore con cui abbia collaborato in un recente passato o con cui abbia comunque rapporti tali da poter far paventare la sussistenza di qualche condizionamento. Il preventivo di revisione potrà essere fornito solo quando sussiste la certezza di poter svolgere il mandato di revisione senza problemi, e non può essere fornito mancando l’indicazione del nominativo dell’amministratore da revisionare.