L’Art. 1130 c.c. stabilisce che tra gli obblighi dell’amministratore vi sia quello di tenuta del Registro di Anagrafe Condominiale “contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”.
Si tratta di un obbligo spesso trascurato dagli amministratori, ma fondamentale sotto diversi aspetti, tanto per la sicurezza del condominio e dei condomini, quanto soprattutto per la corretta amministrazione dello stabile. Senza contare che, a norma dell’Art. 1129 c.c., l’omessa corretta tenuta dell’anagrafe condominiale può condurre l’amministratore a revoca giudiziale.
Come specificato nella richiamata norma, in taluni casi l’amministratore è autorizzato (anzi ha il dovere) di procedere a indagini e verifiche sull’identità dei proprietari e degli altri titolari dei diritti reali di godimento addebitando i costi a questi ultimi. Ma a volte è anche difficile per un amministratore trovare il tempo (e forse anche la voglia) di occuparsi dell’attività di verifica ed aggiornamento che sta a monte di questo. Non va neppure dimentic ato che, nonostante spesso non lo si consideri, la legge richiede che si tratti di registro di anagrafe e sicurezza. Conseguentemente i dati dei condomini non bastano.
Lo Studio Ristori Monaco si pone al servizio dei colleghi e degli amministratori interni per ogni fase della ricostrudione e dell’aggiornamento del Registro di Anagrafe Condominiale, sia prima sia dopo il momento in cui l’eventuale mancati risposta da parte dell’interessato comporti la necessità di ricerche i cui costi debbano essere a questo addebitato.