CED – Se il committente del Servizio di Elaborazione Dati è lo Studio di Amministratore, perchè viene richiesta la sottoscrizione di un modulo di nomina a Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati per ciascun condominio ed un modulo per ciascun condominio in relazione ai singoli incarichi?
CED – A chi sarà fatta la fatturazione dei servizi del Centro Elaborazione Dati?
Salvo il caso in cui sia consegnato allo Studio Ristori Monaco copia di un verbale che conferisca espressamente incarico da parte dell’Assemblea allo Studio Ristori Monaco per determinate attività, la fatturazione sarà a carico dell’Amministratore. I rapporti esisteranno solo tra il CED dello Studio Ristori Monaco e l’Amministratore, ed il CED sarà totalmente estraneo da ogni rapporto con il Condominio.
CED – L’elaborazione dati svolta dal CED dello Studio Ristori Monaco comporta il passaggio di responsabilità sull’elaborazione in capo allo Studio? Chi dovrà presentare la contabilità all’Assemblea?
Poichè l’incarico è conferito dall’Amministratore, sarà l’Amministratore del Condominio a mantenere responsabilità dell’elaborazione di fronte ai condomini. Ciò non di meno, ovviamente, lo Studio Ristori Monaco sarà chiamato a rispondere all’Amministratore di eventuali errori di cui dovesse essere responsabile e quindi vi è un passaggio di responsabilità nei rapporti interni tra l’Amministratore ed il Centro Elaborazione Dati dello Studio Ristori Monaco.
Lo Studio Ristori Monaco, accettando l’incarico di Elaborazione Dati si impegna ad essere gratuitamente presente all’Assemblea di Condominio per esporre l’elaborazione, la cui responsabilità sarà chiaramente indicata nella specificazione contenuta nel rendiconto relativamente a chi avrà elaborato tale contabilità. La presenza all’Assemblea sarà, quindi, sempre garantita da remoto. Nei limiti del possibile si cercherà anche di essere in presenza per le Assemblee che si svolgono in territori ove ordinariamente opera lo Studio.
REVISIONE – Non ritengo giusto indicare il nominativo dell’amministratore prima che il Revisore abbia accettato l’incarico. Perchè non posso ricevere un preventivo?
Non c’è alcuna ragione per la quale l’identità dell’amministratore debba rimanere segreta. In teoria l’amministratore ha l’obbligo (ai sensi dell’Art. 1129 c.c.) di porre nel condominio ben visibile un cartello con i propri dati, quindi l’identità dell’amministratore del condominio è sostanzialmente un dato pubblico.
Nel caso della Revisione Condominiale l’identità dell’amministratore è un dato fondamentale fin dall’inizio. Per evidenti ragioni di indipendenza e terzietà il Revisore non potrà, infatti, accettare di revisionare un amministratore con cui abbia collaborato in un recente passato o con cui abbia comunque rapporti tali da poter far paventare la sussistenza di qualche condizionamento. Il preventivo di revisione potrà essere fornito solo quando sussiste la certezza di poter svolgere il mandato di revisione senza problemi, e non può essere fornito mancando l’indicazione del nominativo dell’amministratore da revisionare.
REVISIONE – Se l’esito della Revisione mi spinge a cambiare amministratore di condominio può amministrare Lei?
NO. La Revisione Condominiale deve essere svolta in piena autonomia ed indipendenza, senza secondi fini. Questo anche nell’interesse del condomino che intenda utilizzare la relazione del Revisore per contestare la gestione: appare evidente, infatti, che una revisione che abbia portato il suo autore ad ottenere l’incarico di amministrazione rischi di avere una credibilità notevolmente minore.
In base alle regole deontologiche contenute nella Norma UNI 11777:2020 il Revisore non può accettare incarichi di amministrazione nello stabile revisionato per i 2 anni successivi alla conclusione della Revisione. Lo Studio Ristori Monaco, ad ancora maggiore garanzia propria e della propria utenza, non accetta in nessun caso incarichi di amministrazione per 3 anni dalla data in cui è stata consegnata la versione definitiva della relazione.